Che cos'e' ALBANOSTRA

COME ADERIRE

CARTA MUTUASALUS

DIARIE E SUSSIDI

CONVENZIONI

CAMPAGNE DI PREVENZIONE SANITARIE

ATTIVITA'

MODULISTICA

Statuto

Estratto dello Statuto approvato nell'Assemblea Straordinaria del 29/06/2008 

STATUTO

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Art. 1
E’ istituita in Morro d’Alba la “Società di Mutuo Soccorso G. Leopardi”. Essa è stata fondata il 14 settembre 1873.
La “Società di Mutuo Soccorso G. Leopardi” è un’associazione mutualistica costituita nella forma di Società di Mutuo Soccorso ai sensi e per gli effetti della legge 15 aprile 1886 numero 3818. Essa da oggi assume la denominazione “ALBANOSTRA – Società di Mutuo Soccorso G. Leopardi”.
Nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola Società di Mutuo Soccorso.
Art. 2
La Società di Mutuo Soccorso ha sede nel Comune di Morro d’Alba (AN).
Spetta al Consiglio d’Amministrazione deliberare il trasferimento della sede nell’ambito del territorio comunale, nonché di istituire o di sopprimere sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località.
Spetta all’Assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni.
La Società di Mutuo Soccorso può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.
Art. 3
La Società di Mutuo Soccorso ha durata fino al 14/09/2073 e potrà essere prorogata a norma di legge.
Art. 4
La Società di Mutuo Soccorso, nel rispetto dei principi e del metodo del mutuo soccorso, senza finalità speculative e di lucro, si propone di operare a favore dei soci e dei loro familiari con specifica attenzione al settore sanitario, previdenziale, educativo, ricreativo e sociale.
Essa pertanto si propone di:
a) promuovere e gestire direttamente o in convenzione un sistema mutualistico integrativo e complementare dell’assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale;
b) favorire la costituzione diretta o in convenzione di fondi e servizi di previdenza integrativa dei trattamenti di pensioni e per i casi di infortunio, invalidità e morte non coperti da forme di protezione obbligatoria;
c) erogare assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia e sussidi alle famiglie dei soci defunti.
La Società di Mutuo Soccorso potrà inoltre:
d) promuovere e favorire forme di autogestione e imprenditorialità sociale, di servizi e prestazioni idonei a soddisfare necessità di ordine economico del socio e della sua famiglia;
e) promuovere attività nei settori dell’informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale, della cultura e del tempo libero;
f) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra soci, nonché fra quest’ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l’organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività della Società di Mutuo Soccorso.
L’ambito territoriale di riferimento delle finalità statutarie è quello nazionale.
Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società di Mutuo Soccorso potrà stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.
La Società di Mutuo Soccorso potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.
Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte secondo le modalità e sulla base dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge.
Previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, la Società di Mutuo Soccorso potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi della Società di Mutuo Soccorso.
SOCI
Art. 5
Il numero dei soci è illimitato. I soci si possono suddividere nelle seguenti categorie:
a) soci onorari;
b) soci sostenitori;
c) soci ordinari.
Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche (cooperative, mutue, associazioni culturali, enti morali e locali) che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità della Società di Mutuo Soccorso. I Soci onorari non devono versare le quote associative, non possono essere eletti a cariche sociali e non hanno diritto di voto né ad ogni e qualsiasi assistenza e previdenza economica.
Sono soci sostenitori le persone giuridiche che partecipano per mezzo dei propri apporti volontari ai programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo della Società di Mutuo Soccorso e/o sostengono economicamente in ogni forma possibile l’attività della Società di Mutuo Soccorso. Le contribuzioni volontarie deliberate dai soci sostenitori non impegnano i medesimi soci a ripetere nel tempo tali contribuzioni in quanto trattasi di liberalità erogate a favore della Società di Mutuo Soccorso.
La BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D’ALBA è di diritto socio sostenitore della Società di Mutuo Soccorso in virtù del sostegno economico e finanziario che nel tempo ha dato e che nel futuro darà allo sviluppo della Società di Mutuo Soccorso.
Possono essere soci ordinari le persone fisiche, cittadine della Repubblica Italiana o in essa residenti che abbiano i requisiti previsti dalle leggi, nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Interno approvato dall’Assemblea Generale dei Soci.
Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Lo statuto completo è a disposizione dei Soci presso la sede sociale o presso tutte le filiali della Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba.

 

ALBANOSTRA

Società di Mutuo Soccorso
P.zza Romagnoli, 6
60030 Morro d Alba AN
Tel 0731/63106 Email: info@albanostra.it